1) che il numero de detti huomini del conseglio sia di n. 12, cioè nove del Migliaro et tre della Rotta
2) che se ne mutino ogn'anno, d'anno nuovo, sei cioè quattro del Migliaro et dui della Rotta, et siano elletti dal Podestà, dalli consoli, procuratore, et massaro e similmente habbino a elegger li sei vecchi che habbino a restar nel conseglio con li novi eletti
3) che non possano far determinazione alcuna se non sarano li dui terzi del numero perfetto, et ciò che determinarà li detti dui terzi, col consenso del magnifico signor podestà habbi ad esser valido, è fermo, ne se li possa contravenir a qual si voglia modo
4) che si facino ogn'anno dui procuratori, dui consuli, et un massaro da esser elletti dalli homini del conseglio con l'intervento del magnifico signor podestà
5) che detti procuratori, consuli et massaro nel principio del loro officio habbino da giurar a esercitar il loro offitio bene, et diligentemente, et di non far fraude, ne permetter che ne sia fatta in comune, et di recuperar quello del Comune, ne spender di quello del Comune senza la licenza delli homini del Conseglio
6) che il Massaro habbi da giurar di scuoter di quello del comune, che gli sarà assignato et di renderne buon conto e di dar quello che gli avanzerà del comune al Massaro subseguente, qual anco sii tenuto dar sicurtà inanti che cominci ad exercitar l'officio, di servar quanto è detto, et non riscotendo quello che gli sarà assignato sia obbligato pagar del suo proprio
7) che gli homini che entrano in conseglio nel principio siano tenuti giurar di consiliar quello che gli parrà giusto et utile per il Comune, secondo la sua coscientia, et di tenir secreto quello che si tratterà in conseglio et di consigliar quello che sii a buon stato del Serenissimo Duca Nostro, et di venir al conseglio quando sarano chiamati se non saranno legitimamente impediti, sotto pena di s. 20 da esser applicati alla massaria di detto Comune
8) che gli consoli habbino da veder le carni, le mensure, et i pesi, et metter le confine in detto Comune, et imponer pene a chi contrafarà col consenso del magnifico signor podestà, et applicarle per la mità alla Ducal Camera et l'altra mità alla massaria di detto Comune
9) che non si possano far cavarzellani del Miaro et Rotta se non nel Conseglio de detti homini i quali siano tenuti dar sicurtà di pagar per il loro comune et questo per cautione del cavarzellano del Migliaro
10) che quelli che saranno elletti alli officii siano tenuti farlo senza ricusatione alcuna sotto pena di livre cinque da esser applicate per la mità alla Ducal Camera et l'altra mità alla massaria di detto Comune
11) che li bechari non possano amazzar ne vender bestie di sorte alcuna se prima non sarano vedute vive et morte dalli consoli, sotto pena di s. 5 per ciascaduna volta che si contrafarà, da esser applicate come di sopra